Statuto costitutivo
Articolo I
Denominazione
Il nome del Club è «Rotary Club di Palermo-Ovest» (Membro del Rotary International).
Articolo II
Limiti territoriali
§ 1. - l limiti territoriali del Club sono i seguenti:
Il Comune di Palermo a partire dalla direttrice di Via Lazio e Via Imperatore Federico fino a tutti i Comuni della Provincia vicini, arrivando a Partinico.
Articolo III
Scopo
Scopo del Rotary è di incoraggiare e sviluppare l'ideale dei servire inteso come motore e propulsore di ogni attività. In particolare esso si propone di:
1. Promuovere e sviluppate relazioni amichevoli fra i propri soci, per renderli meglio atti a servire l'interesse generale;
2. Informare ai principi della più alta rettitudine la pratica degli affari e delle professioni; riconoscere la dignità di ogni occupazione utile e far si che essa venga esercitata nella maniera più degna quale mezzo per servire la società;
3. Orientare l'attività privata, professionale e pubblica dei singoli al concetto di servizio;
4. Propagare la comprensione, la buona volontà e la pace fra nazione e nazione mediante il diffondersi nel mondo di relazioni amichevoli fra gli esponenti delle varie attività economiche e professionali, uniti nel comune proposito e nella volontà di «servire».
Articolo IV
Riunioni
§ 1. - Il Club si riunisce regolarmente una volta alla settimana nel giorno ed all'ora fissati dal Regolamento, ma, in caso di emergenza o per fondati motivi il Consiglio Direttivo del Club può spostare la riunione regolare di una settimana ad un giorno diverso della stessa settimana oppure ad un'ora diversa del giorno normale, oppure ad un luogo diverso, oppure annullare la riunione normale di una settimana quando essa coincida con una festività legalmente riconosciuta, o in occasione del decesso del presidente del Club, di una epidemia o di una calamità che colpisca l'intera comunità.
§ 2. - Una assemblea annuale per l'elezione dei dirigenti del Club sarà tenuta entro il 31 marzo di ogni anno come stabilito dal Regolamento del Club.
Articolo V
Soci
§ 1. - Categorie di soci. Le categorie di soci sono quattro: soci attivi, seniori attivi, anziani ed onorari.
§ 2. - Soci attivi. Il socio attivo è una persona di maggiore età, di sesso maschile, di buona moralità e di buona reputazione negli affari o nella professione e che:
a) sia proprietario, socio, legale rappresentante o direttore di una impresa o eserciti un'attività o una professione rispettabili e riconosciute;
b) detenga una posizione importante di dirigente con poteri discrezionali in una impresa o professione rispettabili e riconosciute;
c) sia agente locale o capo filiale di una impresa o professione rispettabili e riconosciute, con qualità di dirigente di tale azienda o filiale e si occupi personalmente ed attivamente dell'impresa o professione per cui è classificato ed il suo luogo di lavoro o di residenza è compreso nei limiti territoriali del Club, salvo quanto diversamente previsto all'Art. VIII, § 2 (a) di questo Statuto in relazione ai soci attivi di un Club organizzato nel territorio ceduto da uno o più altri Club.
§ 3. - Classifiche
a) Ogni socio attivo del Club è classificato in base alla attività che egli svolge negli affari o nella professione.
b) La classifica attribuita ad ogni socio attivo deve corrispondere alla attività prevalente e riconosciuta della ditta, società od ente a cui appartiene o, qualora egli eserciti attività di affari o professionale in proprio, la classifica deve corrispondere al suo ramo di affari o alla sua professione principali e riconosciuti.
c) Rettifiche od adattamenti. Il Consiglio Direttivo a sua discrezione, può rettificare od adattare la categoria di un socio la cui appartenenza al Club non sia cessata, se le circostanze lo giustificano.
Il socio dovrà essere informato della proposta di rettifica o adattamento e avrà diritto di essere ascoltato in merito.
§ 4. - Limitazioni Ogni classifica è rappresentata da un solo socio attivo, eccettuate le classifiche Stampa e Religione, e salva la disposizione relativa ai soci attivi aggiunti come stabilito dal § 5 e 6 del presente articolo.
§ 5. - Socio attivo aggiunto
a) Su proposta di un socio attivo il Club ha il diritto di eleggere socio attivo, nella stessa classifica del socio proponente, una seconda persona appartenente alla stessa società od azienda del proponente. I requisiti di tale socio aggiunto saranno quelli stessi dei soci attivi. Un socio attivo aggiunto è a tutti gli effetti un socio attivo, ma l'appartenenza al Club di un socio attivo aggiunto, eletto conformemente alle disposizioni di questo paragrafo, cessa automaticamente con la cessazione dell'appartenenza al Club, nella categoria dei soci attivi, dei socio attivo che lo aveva proposto.
b) Il Club, essendosi assicurato il consenso del socio che occupa la classifica, può eleggere quale socio attivo aggiunto qualsiasi ex socio attivo di un Rotary Club, il cui luogo di lavoro si trova nei limiti territoriali del Club e che, inoltre, possiede tutti i requisiti richiesti per far parte di un Rotary Club, a condizione:
1. che in nessun caso venga eletto più di un socio attivo aggiunto conformemente alle disposizioni del presente paragrafo per ogni classifica;
2. che il socio così eletto abbia lasciato il suo vecchio Club unicamente perchè ha cessato di esercitare, nei limiti territoriali di esso, l'attività in virtù della quale occupava la relativa classifica;
3. che il socio attivo aggiunto, eletto conformemente alle disposizioni di questo paragrafo, cessi di far parte del Club allorquando la classifica diventi vacante, fermo restando che, quando la classifica sia di nuovo occupata, egli potrà essere rieletto, senza che ciò pregiudichi il diritto del titolare della classifica di proporre un socio attivo aggiunto come previsto dalla lettera a) di questo paragrafo.
§ 6. - Categorie Religione e Stampa. Rappresentanti di più di un culto e di più di un giornale edito nei limiti territoriali del Club possono essere eletti soci attivi nelle stesse classifiche, sempre che essi possiedano gli altri requisiti per essere soci attivi.
§ 7. - Cariche pubbliche. Le persone elette o nominate ad un ufficio pubblico per un tempo determinato non sono eleggibili soci attivi del Club nella classifica corrispondente. Questa disposizione non si applica a coloro che ricoprono un posto od una carica in scuole, università, od altri istituti di istruzione.
Ogni socio attivo del club eletto o nominato ad un ufficio pubblico per un tempo determinato può continuare a far parte del club in qualità di socio attivo nella classifica che occupava immediatamente prima della sua elezione o nomina, durante il periodo in cui ricopre tale carica.
§ 8. - Preferenze locale. Non può essere eletto socio attivo l'agente locale o capo filiale di azienda di altro territorio quando possa essere disponibile un eventuale futuro socio avente la propria sede principale entro i limiti territoriali del Club.
§ 9. - Soci sembri attivi
a) Un socio attivo del Club
1. che appartenga ed abbia appartenuto come tale a questo o ad altri Club complessivamente per 15 o più anni,
2. che abbia superato 60 anni di età, dopo una appartenenza, come socio attivo, ad uno o più Club, complessivamente di almeno 10 anni,
3. che sia o sia stato Dirigente del Rotary International,
oppure
un socio anziano che sia stato in passato socio attivo del Club e che quando cessò di essere socio attivo del Club, possedeva i requisiti necessari per diventare socio sentore attivo specificati sopra, può, a sua richiesta, diventare socio seniore attivo del Club dandone comunicazione scritta al segretario.
b) Il socio attivo di un Club che ha raggiunto l'età di 65 o più anni dopo essere stato socio attivo di uno o più Rotary Club per un totale di 5 o più anni, diventa automaticamente socio seniore attivo.
c) Un socio anziano del club che è stato socio attivo e socio anziane di questo e/o di altri club per un totale di quindici anni o più diviene automaticamente socio seniore attivo.
d) Il Club ha facoltà di eleggere socio seniore attivo, un ex socio attivo di qualsiasi Club, che fosse eleggibile socio seniore attivo all'epoca in cui cessò di essere socio attivo di quel Club, sempre che l'ex socio risieda entro i limiti territoriali del Club o dintorni.
Il socio seniore attivo ha tutti i diritti, le prerogative e le responsabilità di un socio attivo ma
1. non è considerato rappresentante di alcuna classifica;
2. non ha diritto di proporre un socio aggiunto.
Il Club può ammettere come socio una persona qualificata nella classifica dell'impresa o professione in cui sia occupato un socio seniore attivo.
§ 10. - Soci anziani
a) L'ex socio attivo di un Club, che cessi di essere tale per ritiro dall'attività negli affari o nella professione, può essere eletto socio anziano di questo Club sempre che sia stato socio attivo in uno o più Club per cinque o più anni. Tale ex socio può essere eletto socio anziano all'atto della sua cessazione da socio attivo od in qualsiasi momento successivo, sempre che possieda tutti gli altri requisiti di un socio anziano. Se la persona di cui trattasi aveva cessato di essere socio di un Rotary Club anteriormente al suo ritiro dagli affari o dalla professione, non può più essere eletto socio anziano. Il socio anziano deve risiedere e continuare a risiedere entro i limiti territoriali di questo Club o dintorni, a meno che non sia stato socio attivo di questo Club, nel qual caso potrà risiedere e continuare a risiedere nella località ove risiedeva al momento in cui aveva cessato di essere socio attivo di questo Club.
b) Il socio anziano ha i diritti, le prerogative e le responsabilità di un socio attivo ma
1. non è considerato rappresentante di alcuna classifica,
2. non può optare per il passaggio a socio seniore attivo, salvo il disposto del § 9 a) di questo articolo,
3. non ha diritto di proporre un socio aggiunto.
§ 11. - Soci onorari
a) Una persona di sesso maschile che risieda o abbia risieduto nei limiti territoriali del'Club e, qui o altrove, si sia distinta per eccezionali azioni idonee alla realizzazione degli ideali rotariani, può essere eletta socio onorario del Club.
b) I soci onorari non pagano tassa di ammissione né quote di associazione, non hanno diritto di voto, non sono eleggibili a cariche sociali, non hanno alcun diritto sul patrimonio del Club, e non sono considerati rappresentanti di classifica; essi possono partecipare a tutte le riunioni e godere di tutte le altre prerogative del Club. Nessun socio onorario di questo Club gode di diritti o prerogative negli altri Club.
Articolo VI
Dirigenti e consiglieri
§ 1. - Il Club è retto da un Consiglio Direttivo composto in conformità alle disposizioni del Regolamento del Club.
§ 2. - Salvo le diverse disposizioni specifiche, la decisione del Consiglio su tutto quanto riguarda il Club ha carattere definitivo, ed è soggetta solo ad un appello al Club. Il Consiglio esercita il controllo generale su tutti i dirigenti e le commissioni e può, per fondati motivi, dichiarare vacante qualsiasi carica. Esso costituisce organo di appello contro i provvedimenti di tutti i dirigenti e l`operato di tutte le commissioni. L'appello al Club può essere presentato contro ogni decisione del Consiglio Direttivo.
In caso di appello la decisione impugnata sarà annullata soltanto da un voto dei due terzi dei soci presenti ad una riunione normale determinata dal Consiglio, a cui sia presente il «quorum»; notizia di tale appello deve essere data da parte del segretario a tutti i soci del Club almeno cinque giorni prima di tale riunione.
§ 3. - I Dirigenti del Club sono il presidente, uno o più vice presidenti, i quali sono membri del Consiglio; il segretario, il tesoriere ed il prefetto, i quali possono essere o non essere membri del Consiglio a seconda del regolamento ciel Club.
§ 4. - Ogni Dirigente entra in carica il 1° luglio successivo alla elezione e detiene la carica per la durata della sua elezione oppure finche il suo successore sia stato eletto ed abbia preso possesso della carica.
Ogni Dirigente ed ogni Consigliere è scelto tra i soci attivi (inclusi i soci aggiunti), seniori attivi o soci anziani in regola con il Club.
Articolo VII
Tassa di ammissione e quote sociali
§ 1. - Ogni socio attivo, seniore attivo ed anziano del Club paga come tassa di ammissione e come quote annuali le somme prescritte dal Regolamento ciel Club, con la eccezione che un socio seniore attivo od un socio anziano che sia stato socio attivo del Club non è tenuto a pagare una seconda tassa di ammissione.
Articolo VIII
Durata di appartenenza al Club
§ 1. - Durata. L'appartenenza al Club dura per tutto il tempo in cui esiste il Club, salvo cessazione secondo le disposizioni che seguono.
§ 2. - Cessazione.
a) ll socio attivo cessa automaticamente di far parte del Club se e quando cessi di esercitare personalmente ed attivamente l'attività commerciale o professionale corrispondente alla propria classifica di iscrizione, oppure cessi di avere il suo luogo di lavoro o di residenza nei limiti territoriali del club, o cessi di far parte della sua azienda; tuttavia, se un socio attivo lascia il territorio del club, il consiglio direttivo può concedergli una licenza speciale valevole al massimo un anno, che gli permetterà di visitare il Rotary Club della città nella quale si stabilisce e di farvisi conoscere, purchè la sua classifica commerciale o professionale resti immutata e continui a rispettare gli obblighi di assiduità e tutti gli altri obblighi inerenti al suo titolo di rotariano. Cesserà di far parte del Club al termine di detta licenza.
Nel caso in cui un socio attivo di un Club organizzato nel territorio ceduto da uno o più altri Club, dopo essere stato socio attivo per cinque o più anni, cessi di esercitare la sua attività o di risiedere nel territorio del Club, può rimanere socio del Club a condizione che il nuovo luogo della sua attività o della sua residenza sia situato entro i confini della città nella quale il Club si trova.
b) (1) Il socio aggiunto, eletto conformemente all'Articolo V, § 5 c) di questo Statuto, cessa automaticamente di far parte del Club quando il socio attivo che lo aveva proposto cessi di farne parte oppure diventi socio seniore attivo. Qualora il socio aggiunto sia immediatamente rieletto socio attivo del Club, egli non è tenuto a versare una nuova tassa di ammissione.
(2) Il socio attivo aggiunto, eletto conformemente alle disposizioni dell'Articolo V, § 5 a) di questo Statuto, cessa di far parte del Club allorquando la classifica diventi vacante, fermo restando che, quando la classifica sia di nuovo occupata, egli potrà essere rieletto, senza che ciò pregiudichi il diritto del titolare della classifica di proporre un socio attivo aggiunto come previsto dall'Articolo V, § 5 a) di questo Statuto.
c) Il socio seniore attivo cessa automaticamente di far parte del Club se e quando cessi di risiedere nella zona territoriale del Club o dintorni.
Questa clausola non si applica ai soci divenuti seniori attivi automaticamente o a loro richiesta.
d) Il socio anziano cessa automaticamente di far parte del Club, se e quando riprenda una attività commerciale o professionale o se e quando cessi di risiedere nei limiti territoriali del Club o dintorni oppure, se e quando egli diviene socio seniore attivo ai sensi dell'Art. V, § 9 (c) di questo statuto. Questa ulteriore eccezione non riguarda il socio che si sia ritirato dagli affari e che sia stato socio attivo del Club. Questi può risiedere e continuare a risiedere nella città ove risiedeva al momento in cui ha cessato di essere socio attivo del Club.
e) Il socio onorario cessa automaticamente di essere tale il 30 giugno successivo alla data della sua elezione. Tuttavia il Consiglio può, a sua discrezione, deliberare di anno in anno la riconferma del socio onorario.
L'appartenenza come socio onorario può essere riconfermata dal Consiglio Direttivo, anche se la persona eletta come tale abbia cessato di risiedere entro i limiti territoriali del Club.
§ 3. - Riammissione. Il socio attivo, che abbia cessato di appartenere al Club secondo quanto disposto dal precedente § 2, può chiedere di esservi riammesso per rappresentare la stessa oppure un`altra classifica. La domanda di qualsiasi socio attivo, eletto conformemente all'Articolo V, § 5 a) di questo Statuto, sarà presa in esame, con ,precedenza su qualunque altra candidatura, nella classifica indicata nella domanda. In caso di elezione, questo socio non è tenuto a versare una nuova tassa di ammissione.
§ 4. - Cessazione. Morosità. Un socio che non paghi le quote dovute entro trenta (30) giorni successivi alla scadenza, è invitato a farlo dal segretario per iscritto all'ultimo indirizzo noto. Se le quote non sono versate entro dieci (10) giorni dalla data della notifica, il socio cessa automaticamente di far parte del Club.
Tale ex socio può, a discrezione del Consiglio, essere riammesso come socio a sua domanda e previo pagamento di tutte le somme dovute al Club, ma un ex socio non può essere riammesso come socio attivo se la classifica che rappresentava è stata frattanto occupata.
§ 5. - Cessazione. Assenza abituale.
a) Salvo il disposto ciel presente articolo il socio attivo, seniore attivo od anziano, che sia assente da quattro riunioni settimanali normali consecutive del Club, decade automaticamente, salvo che tale assenza sia compensata come disposto in seguito, od il socio sia ritenuto giustificato dal Consiglio per validi e fondati motivi.
Un socio assente ad una riunione normale del Club può compensare tale assenza presenziando ad una riunione normale di un altro Rotary Club o di un Rotary Club provvisorio in uno dei sei giorni immediatamente precedenti il giorno dell'assenza stessa, oppure in uno dei sei giorni immediatamente successivi al giorno dell'assenza con pieno effetto di presenza nel proprio Club, sempre che tale presenza sia notificata al Club dal segretario del Club visitato oppure dal socio stesso.
Qualora un socio attivo, seniore attivo o anziano si presenti nei luogo ed all'ora indicata per le riunioni cli un altro Club allo scopo di parteciparvi, e tale Club abbia omesso, rinviato oppure cambiato l'ora ed il luogo della propria riunione in detta settimana, il socio sarà considerato presente, dal proprio Club, nella settimana per la quale gli sarebbe spettata la presenza se la riunione fosse stata tenuta all'ora e nel luogo normali, purché tale circostanza sia notificata al Club dal segretario del Club visitato o dal socio stesso.
Un socio attivo, seniore attivo od anziano del Club che sia dirigente del Rotary International, o membro di una commissione del Rotary International, o rappresentante speciale del Governatore del Distretto o che sia alle dipendenze del Rotary International, assente da una riunione normale del Club per attività rotariana, sarà considerato presente alla riunione a cui è mancato durante tale attività sempre che tale circostanza sia notificata al Club dal socio.
Un socio attivo, seniore attivo od anziano, assente da una riunione normale del Club perchè in viaggio per via più diretta verso o da un Congresso del Rotary International, una assemblea internazionale, un istituto rotariano per ex ed attuali dirigenti del Rotary International, un congresso regionale rotariano, una riunione di commissione del Rotary International, un congresso distrettuale del Rotary, una assemblea distrettuale rotariana, ogni riunione distrettuale tenuta secondo le istruzioni del consiglio centrale del Rotary International o una riunione interclub regolarmente annunziata, sarà considerato presente a tale riunione normale del proprio Club, a condizione che il suddetto intervento sia notificato al Club dal socio.
Un socio attivo, seniore attivo od anziano del Club assente da una riunione normale del Club, che interviene ad un Congresso del Rotary International, ad una assemblea internazionale, ad un istituto rotariano per ex ed attuali dirigenti del Rotary International, ad un congresso regionale rotariano, ad una riunione di commissione del Rotary International, ad una assemblea distrettuale rotariana, ogni riunione distrettuale tenuta secondo le istruzioni del consiglio centrale del Rotary International o ad una riunione interclub regolarmente annunziata, in uno dei sei giorni immediatamente precedenti il giorno dell'assenza, nel giorno dell'assenza stesso, od in uno dei sei giorni immediatamente successivi alla assenza, è considerato presente a tale riunione normale del Club, a condizione che il suddetto intervento sia notificato al Club dal socio.
b) Salvo quanto in seguito disposto, il socio attivo, seniore attivo o anziano, che non raggiunga durante il primo od il secondo semestre dell'anno sociale la percentuale di presenze del 60%, cessa automaticamente di appartenere al Club, sempre che non sia ritenuto giustificato dal Consiglio per validi e fondati motivi.
c) Il socio seniore attivo od anziano che, per malattia od infermità prolungate, sia fisicamente inabile ad adempiere a quanto disposto dal presente paragrafo può, durante tale periodo, su domanda al Consiglio, essere dispensato dall'obbligo della presenza e della sua assenza non sarà tenuto conto nel calcolo della assiduità del Club.
d) Il socio seniore attivo od anziano che ha appartenuto ad uno o più Rotary Club per 20 o più anni complessivamente, ed ha raggiunto l'età di 65 anni, può notificare al segretario per iscritto il suo desiderio di essere dispensato dal soddisfare l'obbligo della presenza. Se la richiesta è accolta dal Consiglio, della presenza od assenza del socio non sarà tenuto conto nel calcolo di assiduità del Club.
§ 6. - Cessazione per altre cause.
a) Il socio che cessi di possedere i requisiti richiesti per la appartenenza al Club, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio con i voti di almeno due temi dei membri del Consiglio stesso, ad una riunione appositamente indetta.
b) Un socio può essere dichiarato decaduto dal Consiglio, per una ragione ritenuta sufficiente dal Consiglio e con i voti di almeno due terzi dei membri del Consiglio stesso, ad una riunione appositamente indetta.
c) Tanto nel caso a) quanto nel caso b) al socio sarà notificata per iscritto con un preavviso di almeno dieci giorni Fazione in corso, e gli sarà data la possibilità di sottoporre al Consiglio una risposta scritta. Egli ha pure il diritto di comparire davanti al Consiglio per esporre le proprie ragioni. La notifica gli sarà recapitata personalmente oppure per lettera raccomandata all'ultimo indirizzo noto.
d) In caso di decisione di decadenza il segretario notifica al socio per iscritto la decisione del Consiglio entro sette giorni dalla data di questa. Entro 14 giorni dalla data di tale notifica, il socio può' comunicare per iscritto al segretario la sua intenzione di appellarsi al Club oppure di chiedere un arbitrato secondo il disposto dell'Articolo XII di questo Statuto. Nel caso di appello, il Consiglio fissa una data per la discussione ad una riunione normale del Club, da tenersi entro 21 giorni dal ricevimento della richiesta scritta dell'appello. Ai soci del Club sarà inviato un avviso di tale riunione e dello speciale argomento almeno cinque giorni prima, e soltanto i soci del Club potranno presenziare alla trattazione dell'appello in sede di riunione.
e) In caso di dichiarazione di decadenza di un socio attivo emessa dal Consiglio secondo il disposto del presente paragrafo, il Club non eleggerà un nuovo socio nella stessa classifica prima dello scadere del termine per la discussione dell'eventuale appello e dell'annuncio della decisione dei soci oppure della decisione degli arbitri.
f) La decisione del Consiglio diventa definitiva in mancanza di appello al Club o di richiesta di arbitrato. In caso di appello, la decisione del Club ha carattere definitivo.
§ 7. - Dimissioni. Le dimissioni di un socio dal Club devono essere date per iscritto (indirizzando al presidente od al segretario) e sono accettate dal Consiglio sempre che il socio sia in regola con il pagamento delle somme spettanti al Club.
§ 8. - Patrimonio sociale. Perdita di diritti. Il socio che cessa per qualsiasi motivo di appartenere al Club, perde ogni diritto sui fondi od altra proprietà del Club.
Articolo IX
Affari pubblici, locali nazionali ed internazionali
§ 1. - Il benessere generale della comunità, della nazione e del mondo deve interessare i soci del Club, ed ogni pubblica questione che abbia riferimento con quel benessere deve essere oggetto di imparziale ed intelligente studio e discussione durante le riunioni del Club in modo che i soci possano formarsi una propria informata opinione. Peraltro il Club non dovrà esprimere opinioni su alcun controverso provvedimento di carattere pubblico che sia in corso di decisione.
§ 2. - Il Club non può appoggiare nè raccomandare candidati a pubblici uffici, nè può discutere, durante le riunioni, sui meriti o i demeriti di tali candidati.
§ 3. -
(a) ll Club non deve adottare nè diffondere decisioni o giudizi, nè prendere iniziative in riferimento a problemi di carattere inter- nazionale, od a qualsiasi problema politico internazionale o di altro genere.
(b) Il Club non deve indirizzare appelli a Club, popoli o governi, o diffondere lettere, discorsi o programmi per la soluzione di specifici problemi internazionali di natura politica.
Articolo X
Pubblicazione ufficiale
§ 1. - Accettando di far parte del Club come socio attivo, seniore attivo od anziano, il socio assume l'obbligo dell'abbonamento alla pubblicazione mensile italiana del Rotary International. L'abbonamento è semestrale e continua per la durata di appartenenza al Club e fino al termine del semestre nel corso del Quale il socio cessi di far parte del Club.
Articolo XI
Accettazione dello scopo del Rotary ed osservanza dello Statuto e del Regolamento
Col pagamento della tassa di ammissione e delle quote sociali, il socio accetta i principi del Rotary quali espressi sono nello Scopo e si sottopone e si impegna di osservare e di essere vincolato dallo Statuto e dal Regolamento del Club, ed a tali condizioni soltanto ha diritto ai privilegi del Club. Nessun socio può essere dispensato dall'osservanza dello Statuto e del Regolamento adducendo di non averne ricevuta copia.
Articolo XII
Arbitrato
In caso di controversia tra uno o più soci, o tra uno o più ex soci, ed il Club o un dirigente o il Consiglio, in relazione alla appartenenza al Club o alla pretesa violazione dello Statuto o del Regolamento, o alla espulsione di un socio dal Club, o a qualsiasi altro oggetto, che non possa essere composta in modo soddisfacente con l'apposita procedura sopra stabilita, il relativo giudizio è deferito ad un collegio arbitrale. Sia gli arbitri che il presidente del collegio arbitrale dovranno essere rotariani. Ogni parte nominerà un arbitro e gli arbitri nomineranno un presidente del collegio arbitrale. La decisione degli arbitri oppure, in caso di disaccordo, del presidente del collegio arbitrale, ha carattere definitivo ed impegna tutte le parti.
Articolo XIII
Regolamento
Il Club adotterà un regolamento che non sia in contrasto con lo Statuto o il Regolamento del Rotary International (né con le norme di procedura per una amministrazione di zone dove esistano) o con il presente Statuto; il regolamento può contenere disposizioni supplementari per la direzione del Club. Il regolamento potrà essere modificato occorrendo, secondo quanto in esso disposto.
Articolo XIV
Modifiche
§ 1. - Epoca. Questo Statuto, salvo casi di emergenza ai sensi dell'Art. VI, § 2 del Regolamento del R.I. e salvo il disposto del § 4 di questo articolo, può essere modificato soltanto dal consiglio di legislazione facente parte di un congresso del R.I. tenuto in un anno pari; salvo nel caso in cui un numero sufficiente di voti siano dati dal Club contro l'approvazione da parte del consiglio di una proposta di modifica di questo statuto, che richieda l'iniziativa del congresso, ai sensi dell'Art. IX, § 7 (g) del regolamento del R.I., questo Statuto può essere modificato dal congresso in un anno dispari con la maggioranza dei voti degli elettori presenti e votanti al momento in cui la modifica sia sottoposta al congresso
§ 2. - Proponente. Eventuali modifiche a questo Statuto, salvo il disposto del § 4 di questo articolo, possono essere proposte soltanto da un Club, da un congresso distrettuale, dal Consiglio Generale o dalla assemblea del Rotary International in Gran Bretagna ed Irlanda, dal Consiglio Legislativo o dal Consiglio Direttivo del Rotary International.
§ 3. - Procedura. Ogni proposta di modifica deve essere rimessa al segretario generale del Rotary lnternational entro il 1' agosto dell'anno rotariano in cui il Consiglio Legislativo deve riunirsi. Il segretario generale del Rotary International invierà ad ogni segretario di Club una copia della proposta di modifica entro il 1° novembre dell'anno rotariano in cui sono convocati il Consiglio Legislativo ed il congresso.
Il segretario generale dei Rotary International trasmetterà direttamente al Consiglio Legislativo tutte le proposte di modifica regolarmente presentate.
Il Consiglio Legislativo esaminerà ogni proposta di modifica regolarmente presentata, nonchè ogni emendamento di quest'ultima che venga suggerito e prenderà le decisioni relative.
§ 4. - Gli Art. I (Denominazione) e II (Limiti territoriali) di questo Statuto possono essere modificati in qualunque riunione normale del Club, col voto affermativo della maggioranza dei soci presenti e votanti, sempre che la proposta di modifica sia stata notificata ad ogni socio almeno dieci (10) giorni prima della riunione sia sottoposta all'approvazione, del Consiglio Direttivo del Rotary International; essa entra in vigore solo dopo tale approvazione.